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Condizioni generali per la fornitura dei nostri servizi

Le condizioni si riferiscono a consulenza, trainings, corsi, servizi linguistici

Condizioni per la fornitura di training e corsi

1. L’iscrizione a tutti i tipi di formazione offerti da Food For Mind (nel prosieguo denominata anche “FFM”) è vincolante. Il cliente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati contenuti nella conferma dell'iscrizione e di informare immediatamente la FFM su eventuali errori. Il contratto di fornitura di servizio è stipulato nel momento in cui il cliente riceve conferma della propria iscrizione. L'iscrizione a qualsiasi training deve avvenire entro 3 settimane dalla data di inizio del training richiesto.

2. Pagamento 

Il prezzo pattuito concernente il rispettivo tipo di formazione (corsi linguistici, training, coaching e consulenza interculturali etc.) include le spese di tutti i materiali didattici usati per l’apposito programma. La fattura relativa alla prestazione richiesta viene inviata al cliente a mezzo e-mail o per posta ed è da saldare dal cliente entro 15 giorni prima della data della prestazione stabilita. Il prezzo del programma di formazione richiesto NON include spese di accomodamento in Hotel o altre strutture come neanche spese per pranzi/cene, a meno che questi ultimi non siano espressamente richiesti dal cliente e preventivati da FFM. Le fatture riguardanti la sistemazione in Hotel o altre strutture sono da saldare in loco direttamente dal cliente all’atto del Check-Out e non possono essere saldate attraverso Food For Mind la quale effettua solo un servizio di mediazione e non ne trae alcun profitto economico.

3. La disdetta senza incorrere in sansioni è possibile fino a 15 gg. prima della data di inizio della prestazione. Decorso il limite massimo di 15 gg. per la disdetta, il cliente è tenuto a versare alla Food For Mind il 30% prezzo della prestazione entro la data della prestazione originariamente stabilità. In questi rari casi la FFM assieme al cliente farà il tutto il possibile per cercare soluzioni alternative affinché il cliente non subisca una perdita economica (p. es. una data alternativa o l'accredito della parte del training pagata a un'altra persona della stessa società).

4. Nel caso partecipino più persone della stessa società cliente a un training della FFM, quest'ultima concede uno sconto del 25% a ogni ulteriore persona a partire dal secondo partecipante. 

5. Declinazione di responsabilità 

Food For Mind declina ogni responsabilità per incidenti, furti o quant’altro possa verificarsi durante il soggiorno per il training. L’eventuale responsabilità in caso di colpa accertata, è limitata esclusivamente agli ambienti in cui si tiene il programma di formazione e solo durante le ore del programma medesimo, presupposto che si tratti di ambienti appartenenti a FFM o presi in affitto da quest'ultima.

FFM si riserva la facoltà di apportare modifiche e correggere eventuali errori. Per eventuali controversie è competente il foro di Firenze. 

6. Salvo errori e omissioni 

Condizioni per la fornitura di servizi linguistici

1. Oggetto del contratto

Il servizio di traduzione consiste nella mera e fedele trasposizione in altra lingua di un testo mantenendone ferma la qualità e le

caratteristiche originarie.

Le correzioni al testo e le interpretazioni di significato, che non siano necessarie ed indispensabili ad una buona traduzione, si

considerano interventi creativi sul testo, estranei pertanto al servizio di traduzione.

2. Obblighi del Committente

Il committente si impegna a comunicare al fornitore tutte le informazioni relative ai servizi richiesti, con particolare riferimento a: destinazione d’uso della traduzione, tempi di consegna, modalità di consegna, terminologia tecnica da utilizzare, materiale di

riferimento utile allo svolgimento della traduzione.

3. Modalità di esecuzione della prestazione

Il termine entro cui eseguire la prestazione, decorre dalla data di ricevimento dell’ordine di esecuzione dell’incarico unitamente al

materiale da tradurre.

La presente prestazione esclude qualsiasi accordo di continuità.

L’incarico dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, a cura di personale con preparazione linguistica adeguata ed esperienza professionale consolidata.

 

 

 

... continua condizioni per la

fornitura di servizi linguistici

4. Responsabili del contratto

Le parti nominano ciascuna una persona autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale, quale referente

diretto per l’altro contraente.

L’eventuale sostituzione dei responsabili designati, per qualunque motivo disposta, deve essere tempestivamente portata a conoscenza

dell’altro contraente.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

Come corrispettivo per i servizi di traduzione ricevuti, il Committente corrisponderà al Fornitore la somma pattuita, sia essa

prevista per il singolo incarico o per un determinato periodo.

Il Committente è tenuto al rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti dal Fornitore per la prestazione di tali servizi; tali spese e

oneri saranno anticipatamente preventivati dal Fornitore.

Il pagamento sarà effettuato mediante il versamento di un acconto sul corrispettivo pattuito al momento della conclusione del presente contratto. Il saldo sarà versato al completamento della prestazione a vista fattura.

In caso di deroga alle presenti modalità di pagamento, sarà necessaria una espressa indicazione per iscritto al momento della

conclusione del contratto.

6. Facoltà di recesso

In caso di recesso unilaterale dal presente contratto da parte del Committente, dopo che ne sia iniziata l’esecuzione, questi è tenuto

al pagamento dei corrispettivi pattuiti limitatamente all’opera effettivamente svolta, delle spese sostenute e del mancato guadagno,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 2227 c.c.

7. Proprietà intellettuale

Tutti i diritti relativi al contenuto e ai servizi del fornitore sono riservati allo stesso.

Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni generate dalla parte fornitrice per l’esecuzione dei servizi richiesti dalla parte

committente restano di esclusiva proprietà del fornitore e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d’autore e dalle norme

sulla proprietà intellettuale.

Il Committente si impegna a non creare opere derivate, distribuire,

esporre, o ad ogni modo sfruttare i materiali prodotti e/o utilizzati dal Fornitore.

8. Difformità e vizi della prestazione

Decorsi trenta giorni dalla consegna dell’opera al Committente, il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per i vizi che siano riconosciuti o riconoscibili facendo uso della opportuna diligenza.

9. Controversie

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di concilia-zione previsto dagli sportelli di conciliazione delle Camere Arbitrali Nazionali ed Internazionali presenti presso le Camere di commercio italiane.

10. Obbligo di Riservatezza

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che

siano a lui comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui

abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati dal Fornitore, in virtù del presente contratto.

Salvo dichiarazione contraria del Committente, la documentazione fornita da questi al Fornitore sarà, al termine dell’incarico, trattenuta

al solo scopo di archiviazione.

11. Limiti di efficacia del presente contratto

Le parti sono vincolate esclusivamente a quanto stabilito con il conferimento del singolo incarico e con l’approvazione delle presenti condizioni generali di contratto.

La proposta del Committente di variazioni all’incarico conferito,

successiva al momento di conclusione del contratto, dovrà essere espressamente approvata dal Fornitore e potrà comportare la

modifica dei termini per l’esecuzione della prestazione e del corrispettivo pattuito.

12. Sicurezza informatica

Il Fornitore deve assumere tutte le misure necessarie, ai sensi del d.lgs. 196/03, per proteggere i suoi propri dati e/o software dalla

eventuale contaminazione di virus che circolino sulla rete Internet.

Il Fornitore non potrà essere tenuto responsabile in caso di contaminazione dei materiali informatici inviati al Committente, a

seguito di propagazione di virus oppure di altre infezioni informatiche.

13. Norma di rinvio

 

L'esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore alla data di conclusione del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle precedenti disposizioni.

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